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Regolamento per l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale (IA)

Regolamento disciplina l’uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) all’interno dell’Istituto di istruzione secondaria di secondo grado

Descrizione

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO – PIATTAFORMA MICROSOFT 365 FOR EDUCATION

Art. 1 – Finalità e principi generali

Il presente Regolamento disciplina l’uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) all’interno dell’Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), delle Linee guida AgID per l’adozione dell’IA nella Pubblica Amministrazione e delle Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’uso dell’IA a scuola.

Il Regolamento costituisce atto operativo di attuazione delle scelte dell’Istituto in materia di innovazione digitale e di utilizzo responsabile delle tecnologie emergenti. Esso traduce in regole concrete i principi di prudenza, proporzionalità, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento alla protezione dei minori.

In questa fase l’Istituto adotta un approccio prudenziale, ammettendo esclusivamente casi d’uso a rischio nullo o minimo ai sensi dell’AI Act ed escludendo in modo espresso qualsiasi trattamento di dati personali mediante strumenti di IA.

L’obiettivo è promuovere un uso consapevole, critico e responsabile dell’IA, coerente con la missione educativa della scuola e con il ruolo centrale della professionalità docente e amministrativa.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica:

– alle attività svolte all’interno dell’Istituto o ad esso riconducibili, sia in ambito didattico sia in ambito amministrativo;

– all’uso degli strumenti di IA da parte del personale scolastico nell’esercizio delle proprie funzioni;

– all’uso degli strumenti di IA da parte degli studenti per compiti o elaborati scolastici svolti a casa, limitatamente ai profili educativi e comportamentali disciplinati dal presente Regolamento.

Rientrano nel campo di applicazione il personale docente, il personale ATA e gli studenti iscritti all’Istituto.

Per quanto riguarda l’uso domestico degli strumenti di IA da parte degli studenti, la scuola non esercita poteri di autorizzazione o controllo diretto, ma definisce criteri di correttezza, trasparenza e responsabilità rilevanti ai fini scolastici.

Art. 3 – Ambiente digitale istituzionale e strumenti di IA autorizzati

L’Istituto ha adottato Microsoft 365 quale ambiente digitale istituzionale per lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche.

All’interno di tale ambiente è autorizzato l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale integrati e messi a disposizione dal fornitore, ed in particolare Microsoft Copilot.

L’uso di tali strumenti avviene nell’ambito delle valutazioni di impatto già effettuate sull’ambiente Microsoft 365 for Education, eventualmente integrate o aggiornate in relazione alle funzionalità di IA.

L’amministrazione potrà con specifici provvedimenti ammettere l’uso di ulteriori strumenti di IA previa valutazione dei rischi associati all’uso. L’uso di strumenti di IA personali dei dipendenti scolastici al di fuori dell’orario lavorativo non costituisce violazione del presente documento se non viene operato il trattamento di dati personali riferentesi ad alunni, genitori o dipendenti o di documenti, dati ed informazioni dell’amministrazione.

Art. 4 – Soggetti autorizzati all’uso degli strumenti di IA

È autorizzato all’uso degli strumenti di IA di cui all’articolo 3 esclusivamente il personale scolastico, docente e ATA, per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

L’uso degli strumenti di IA deve essere sempre funzionale alle mansioni assegnate e coerente con i compiti istituzionali svolti.

L’uso autonomo degli strumenti di IA da parte degli studenti mediante credenziali istituzionali rilasciate dalla scuola non è consentito, salvo quanto previsto dall’articolo 9.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

L’uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale deve limitarsi a casi d’uso a rischio nullo o minimo.

In particolare, è fatto divieto di inserire, trattare o elaborare mediante strumenti di IA dati personali di studenti, famiglie, docenti, personale ATA o altri soggetti; per dato personale si intende qui qualunque informazione che direttamente o indirettamente possa essere riconducibile ad una persona fisica.

Il rispetto di tali limiti costituisce condizione essenziale per l’utilizzo legittimo degli strumenti di IA.

Art. 6 – Principi di utilizzo degli strumenti di IA

L’uso degli strumenti di IA è subordinato al rispetto dei seguenti principi:

– l’IA costituisce uno strumento di supporto e non sostituisce le funzioni educative, valutative, decisionali e professionali del docente o del personale amministrativo;

– ogni output generato dall’IA deve essere oggetto di controllo critico, revisione e

validazione da parte del personale competente, che resta pienamente responsabile dei contenuti;

– l’uso dell’IA deve essere trasparente: chi se ne avvale dichiara l’impiego dello strumento e non presenta come interamente propri elaborati generati in tutto o in parte dall’IA;

– è vietato l’utilizzo dell’IA per finalità di sorveglianza, profilazione, deduzione di emozioni, stati d’animo o condizioni psicologiche, nonché per altri usi espressamente vietati dall’AI Act;

– l’utilizzo dell’IA deve sostenere lo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza digitale e della responsabilità personale.

Art. 7 – Attività didattiche: usi consentiti

In ambito didattico, i docenti possono utilizzare Microsoft Copilot o eventuali altre applicazioni autorizzate dalla scuola, per:

– progettare unità di apprendimento e attività didattiche;

– predisporre materiali per la lezione e per lo studio individuale;

– generare esempi, casi di studio, simulazioni, tracce di esercizi, schemi di sintesi e rubriche valutative;

– predisporre materiali adattati o semplificati per studenti con bisogni educativi

speciali, esclusivamente in forma anonima e senza inserimento di dati personali;

– realizzare attività di educazione all’IA (AI literacy), nelle quali gli studenti, guidati dal docente, analizzano criticamente contenuti generati dall’IA.

Gli strumenti di IA possono essere impiegati in aula esclusivamente in forma dimostrativa e guidata dal docente, senza creazione di account studente né interazione diretta autonoma degli alunni con la piattaforma.

L’IA non può in alcun caso sostituire l’attività valutativa del docente né essere utilizzata per attribuire automaticamente voti, giudizi o decisioni che incidano sul percorso scolastico degli studenti.

Art. 8 – Attività amministrative: usi consentiti

In ambito amministrativo, il personale autorizzato può utilizzare gli strumenti di IA per:

– elaborare bozze di comunicazioni, circolari, istruzioni operative e testi informativi;

– predisporre sintesi di documenti normativi, note interne e schemi organizzativi;

– supportare la redazione di documenti di lavoro privi di dati personali.

Ogni documento prodotto con il supporto dell’IA deve essere sottoposto a revisione critica e validazione da parte del personale competente, che ne assume la piena responsabilità.

Art. 9 – Uso da parte degli studenti

Agli alunni della scuola primaria è vietato qualsiasi utilizzo diretto di strumenti di IA.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado possono partecipare ad attività didattiche in cui l’IA è utilizzata dal docente in modalità mediata e controllata.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado possono avere accesso autonomo a strumenti di IA con proprie credenziali individuali solo nell’ambito di progetti pilota preventivamente autorizzati dal dirigente scolastico.

Art. 10 – Divieti

È vietato:

  1. utilizzare per lo svolgimento dell’attività lavorativa strumenti di IA personali non valutati ed autorizzati dall’amministrazione.
  2. trattare con strumenti di IA qualunque dato personale;
  3. utilizzare IA che effettuino riconoscimento o deduzione di emozioni;
  4. impiegare IA per la sorveglianza digitale o il monitoraggio degli studenti;
  5. utilizzare IA per produrre elaborati destinati alla valutazione senza intervento umano.

Art. 11 – Responsabilità, controllo e governance

Il Dirigente scolastico garantisce l’attuazione del regolamento. Il Gruppo di Lavoro sull’IA (GLIA) monitora le attività, elabora indicazioni operative e valuta nuovi casi d’uso. Per ogni caso d’uso che dovesse prevedere il trattamento di dati personali verrà coinvolto il DPO per una valutazione dei rischi associati. Ogni utilizzo non previsto deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico.

Art. 12 – Formazione

L’Istituto promuove attività di formazione rivolte al personale docente e ATA sull’uso corretto, sicuro e conforme degli strumenti di IA, con particolare attenzione agli aspetti giuridici, etici, organizzativi e metodologici.

Parallelamente, sono promosse attività di AI literacy rivolte agli studenti, finalizzate allo sviluppo di competenze di uso critico dell’IA e alla consapevolezza dei rischi e delle opportunità connesse.

La formazione del personale costituisce presupposto essenziale per l’eventuale ampliamento futuro dei casi d’uso ammessi.

Art. 13 – Revisione del regolamento

Il regolamento è soggetto a revisione periodica in relazione all’evoluzione normativa e tecnologica.

Allegati