Descrizione
La sicurezza negli edifici scolastici italiani è disciplinata da un insieme di certificazioni obbligatorie che attestano l’idoneità strutturale, impiantistica e antincendio dei locali.
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La sicurezza negli edifici scolastici italiani è disciplinata da un insieme di certificazioni obbligatorie che attestano l’idoneità strutturale, impiantistica e antincendio dei locali.
Secondo i dati più recenti (2025/2026), emerge una situazione in cui, nonostante gli obblighi di legge, una parte significativa degli edifici scolastici presenta carenze documentali, con circa il 62% delle scuole privo del certificato di agibilità e il 66% senza quello di prevenzione incendi.
Ecco un quadro dettagliato delle certificazioni fondamentali:
1. Certificato di Agibilità/Usabilità
Attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti. È rilasciato (o attestato tramite segnalazione certificata – SCIA) dal Comune.
- Stato attuale: Nel 2025/2026, solo circa il 47% – 53% degli edifici scolastici possiede il certificato di agibilità.
- Collaudo statico: Documento propedeutico che attesta la sicurezza delle strutture portanti (presente in poco più della metà delle scuole).
2. Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) / SCIA [1]
Obbligatorio per le scuole con oltre 100 persone presenti, attesta il rispetto delle normative antincendio (D.M. 26/08/1992 e successive modifiche).
- Scadenze: La normativa ha fissato diverse tappe per l’adeguamento, con termini prorogati fino al 31 dicembre 2025/2027 per il completamento delle misure di sicurezza.
- Situazione: Una gran parte delle scuole ha operato o opera in regime di NOP (Nulla Osta Provvisorio) o deve ancora completare l’adeguamento.
3. Certificazioni degli Impianti
Ogni impianto deve essere dotato di dichiarazione di conformità (DiCo) o, per impianti vecchi, di dichiarazione di rispondenza (DiRi):
- Impianto Elettrico: Dichiarazione di conformità e denuncia dell’impianto di messa a terra (D.P.R. n. 462/2001).
- Impianto Termico: Collaudo e manutenzione regolare.
- Protezione scariche atmosferiche: Verifica periodica obbligatoria.
- Scale di emergenza: Collaudo e verifica funzionale.
4. Assenza/Valutazione Amianto
Le scuole costruite prima del 1994 (anno di messa al bando dell’amianto) devono avere una relazione tecnica di verifica sulla presenza o assenza di materiali contenenti amianto (MCA). Il responsabile dell’edificio deve nominare un responsabile del controllo amianto e attivare un piano di manutenzione e controllo.
Documentazione fondamentale da tenere agli atti (a cura dell’ente locale e del dirigente):
- Valutazione dei Rischi (DVR) (ai sensi del D.Lgs. 81/08).
- Piano di emergenza ed evacuazione.
- IDONEITÀ igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL.
- Concessione d’uso dell’immobile (rapporto tra ente proprietario – Comune/Provincia – e scuola).
Nota: La responsabilità della sicurezza edilizia (certificati, amianto, strutture) è in capo all’Ente Locale proprietario, mentre la sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze è in capo al Dirigente Scolastico.